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Immunità del premier: anomalia solo italiana

E’ fatta… il caimano ha vinto ancora.
E’ passata la legge sul “Lodo Alfano”, la legge per l’immunità del premier, mascherata da necessità di immunità per le alte cariche dello Stato. Cariche che non avevano mai chiesto tale legge.

Ma in previsione di una sua salita “di grado”, il Caimano ha pensato bene di prepararsi il terreno.
La cosa più sconcertante, e che sarà interessante vedere come verrà commentata nel resto delmondo, è che tale legge è passata senza una vera opposizione.
Non si riesce a capire come, al giorno d’oggi, sia possibile in uno Stato che dovrebbe essere di Diritto, assistere a quello che è un vero e proprio “colpo di mano” senza il minimo segno di opposizione, senza reazione, solo una sterile e innocua “protesta verbale”.

Questa la “giustificazione” di Alfano:

ROMA – “Un testo sobrio e ben calibrato nonchè in linea con le norme di altri ordinamenti occidentali”.
Fonte: repubblica.it

L’unico che ha avuto il coraggio di dire chiaramente come stanno le cose è stato il senatore Luigi Li Gotti (Idv) : le altre democrazie prevedono un istituto di immunità “solo per i capi di Stato”.

Se poi l’opposizione avesse avuto bisogno di strumenti, non si capisce come non sia stato dovutamente “diffuso” questo studio:

E’ lo stesso Ufficio studi del Senato, nella brochure di circa duecento pagine che analizza la nuova legge, a mettere nero su bianco l’anomalia tutta italiana.
……
Da questo presupposto deriva che, come si legge nella relazione dell’Ufficio studi del Senato, “nelle Costituzioni dei paesi membri dell’Unione europea e degli Stati Uniti, il capo del potere esecutivo e i ministri possono essere legalmente chiamati a rispondere delle loro azioni in sede penale e civile”. La Costituzione italiana già tutela “la funzione e gli atti ad essi correlati”, i cosiddetti atti funzionali. Per il resto ogni potere – tutti i poteri – a cominciare da quelli del Presidente della Repubblica – incontrano il limite che per i fatti estranei all’esercizio delle funzioni vige il principio di uguaglianza: tutti uguali di fronte alla legge.

I capi di stato. Nell’ambito delle costituzioni europee la sospensione del procedimento penale fino alla scadenza del mandato per gli atti penalmente rilevanti e privi di rapporto con l’esercizio delle funzioni di Presidente della repubblica “è prevista solo nella Costituzione greca (art.49), in quella portoghese (art.130) e in quella francese“. La Francia è una repubblica presidenziale e quando nel 2007 fu introdotta l’immunità per il Presidente-premier, ci fu un dibattito furioso, si parlò di “colpo di mano” e comunque fu necessaria una revisione costituzionale. La modifica non avvenne cioè, come in Italia e con le differenze tra i due ordinamenti, per via ordinaria in un batter di ciglia.

Nessuna immunità in Germania. La Repubblica federale di Germania (art.1, legge 1953) “considera il Cancelliere e i ministri dell’esecutivo titolari di una funzione pubblica e applica ad essi la disciplina generale dei funzionari del pubblico impiego“. Cioè sono precessabili sempre e comunque se commettono qualche reato. Se i ministri sono anche membri del Bundestag, il Cancelliere e i membri del governo godono dell’immunità parlamentare, cioè la non perseguibilità ma solo per opinioni e voti espressi nel Bundestag. Questo è già previsto anche in Italia.

Spagna, Regno Unito e altre monarchie. I reali godono dell’immunità assoluta. Così, soprattutto, i Borboni in Spagna e i Windsor nel Regno Unito. A loro le rispettive Costituzioni assicurano “l’inviolabilità assoluta”. Ma, osserva il dossier dell’Ufficio studi, “stiamo parlando di monarchie dove il capo del governo riveste una posizione costituzionale non dissimile da quella dei ministri” che sono regolarmente perseguibili.

In Spagna la Costituzione “istituisce una riserva di foro speciale (sezione penale del Tribunale supremo) a garanzia del membro del governo posto in stato di accusa”.

In Gran Bretagna “il premier e i membri del governo rispondono civilmente e penalmente alla magistratura ordinaria di ogni loro azione compiuta nell’esercizio delle funzioni di governo”.

Negli Usa, la legge è uguale per tutti. I padri fondatori americani non hanno avuti dubbi. E l’articolo II, sezione 4 della Carta prevede che “il Presidente, il Vicepresidente e ogni altro funzionario civile siano rimossi dall’ufficio ove, in seguito ad accusa mossa dal Congresso, risultino colpevoli di tradimento, concussione e altri gravi reati“. In poche parole la Costituzione americana non contiene alcun riferimento esplicito all’immunità del Presidente, del Vicepresidente e dei titolari di alte cariche pubbliche federali. Un paio di esempi: Clinton dovette spiegare pubblicamente i suoi rapporti con Monica Lewinsky; Nixon fu costretto alle dimissioni dallo scandalo Watergate e poi sottoposto a processo.

Si legge nel documento dei cento costituzionalisti italiani presentato al Quirinale: “L’immunità temporanea per reati comuni è prevista solo nelle costituzioni greca, portoghese, israeliana, francese con riferimento però solo al Presidente della Repubblica. Analoga immunità non è prevista per il Presidente del consiglio e per i ministri in alcun ordinamento di democrazia parlamentare analogo al nostro”.

Fonte : repubblica.it

Quindi… in cosa ci allineiamo con le altre democrazie ?
Casomai il contrario, ci allontaniamo, come nostro solito costume mafioso.


     

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lug
23
2008